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Disposizioni sulla stampa legge 47 del 1948 - parte II freccemercoledì 15 gennaio 2014

Per un periodico potrebbero essere essenziali anche le risposte e le rettifiche, come previsto dalla legge sulla stampa 47 del 1948. Il responsabile è infatti tenuto a inserire, gratuitamente, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti chiamati in causa in un articolo per azioni, pensieri o affermazioni che potrebbero essere stati travisati o mal riportati. Il diritto di replica è quindi parte essenziale di un quotidiano o di un mezzo stampa, in modo che la libertà di espressione rimanga sempre libera come sancito dall’articolo 21 comma 1 della costituzione italiana che recita: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Nei quotidiani le dichiarazioni e le rettifiche devono essere riportate entro 2 giorni nella stessa pagina in cui è stata pubblicata la notizia travisata. Per i periodici si deve invece riportare la correzione o la dichiarazione entro il secondo numero dalla data in cui è avvenuta la richiesta. Qualora la pubblicazione non venga effettuata l’autore può richiederne la pubblicazione forzata al Pretore in base all’articolo 700 del codice di procedura civile. La mancanza ulteriore è punita con un ammenda pecuniaria che può andare dai 15 ai 25 milioni di lire (adeguata oggi in euro). Per ogni reato, o violazione di legge avvenuto a mezzo stampa sono responsabili civilmente l’autore, il direttore del periodico o del quotidiano e l’editore.

In caso di diffamazione la persona offesa può richiedere un risarcimento per il danno subito in virtù dell’articolo 185 del codice pensale. La multa prevista non è mai inferiore alle 500000 lire (adeguate oggi in euro), inoltre per gravi offesa è prevista anche la reclusione da uno a sei anni. Chi pubblica a mezzo stampa senza aver registrato la propria testata presso la cancelleria del tribunale di competenza rischia la reclusione fino a due anni e un ammenda di 500000 lire (adeguate oggi in euro). La stessa pena incorre a chi stampa senza il nome dell’editore, la data e il luogo della pubblicazione. La stessa ammenda, dimezzata però a 250000 lire è applicata a chi non comunica al tribunale competente le variazioni sul direttore, l’editore o il luogo di stampa.

Ogni omissione viene quindi gravemente punita, come è punito chi divulga stampati soggetti a sequestro o chi si vieta, senza alcuna autorità e in maniera forzata, la pubblicazione di uno stampato. Queste disposizioni, risalenti al 1948 sono ora in fase di revisione in modo da essere adeguate ai tempi che corrono, in virtù anche delle nuove testate telematiche e dei giornali e periodici online. Il mezzo internet che sta progressivamente sostituendo lo stampato rende inevitabili dei cambiamenti nella legge del 1948 in modo che i giornali virtuali siano parificati a quelli cartacei e siano soggetti a rettifiche per atti diffamatori ecc.
©  RIPRODUZIONE RISERVATA

Christian  Vannozzi - vedi tutti gli articoli di Christian  Vannozzi



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Nei quotidiani le dichiarazioni e le rettifiche devono essere riportate entro 2 giorni nella stessa pagina in cui è stata pubblicata la notizia travisata. Per i periodici si deve invece riportare la correzione o la dichiarazione entro il secondo numero dalla data in cui è avvenuta la richiesta. Qualora la pubblicazione non venga effettuata l’autore può richiederne la pubblicazione forzata al Pretore in base all’articolo 700 del codice di procedura civile. La mancanza ulteriore è punita con un ammenda pecuniaria che può andare dai 15 ai 25 milioni di lire (adeguata oggi in euro). Per ogni reato, o violazione di legge avvenuto a mezzo stampa sono responsabili civilmente l’autore, il direttore del periodico o del quotidiano e l’editore.

In caso di diffamazione la persona offesa può richiedere un risarcimento per il danno subito in virtù dell’articolo 185 del codice pensale. La multa prevista non è mai inferiore alle 500000 lire (adeguate oggi in euro), inoltre per gravi offesa è prevista anche la reclusione da uno a sei anni. Chi pubblica a mezzo stampa senza aver registrato la propria testata presso la cancelleria del tribunale di competenza rischia la reclusione fino a due anni e un ammenda di 500000 lire (adeguate oggi in euro). La stessa pena incorre a chi stampa senza il nome dell’editore, la data e il luogo della pubblicazione. La stessa ammenda, dimezzata però a 250000 lire è applicata a chi non comunica al tribunale competente le variazioni sul direttore, l’editore o il luogo di stampa.

Ogni omissione viene quindi gravemente punita, come è punito chi divulga stampati soggetti a sequestro o chi si vieta, senza alcuna autorità e in maniera forzata, la pubblicazione di uno stampato. Queste disposizioni, risalenti al 1948 sono ora in fase di revisione in modo da essere adeguate ai tempi che corrono, in virtù anche delle nuove testate telematiche e dei giornali e periodici online. Il mezzo internet che sta progressivamente sostituendo lo stampato rende inevitabili dei cambiamenti nella legge del 1948 in modo che i giornali virtuali siano parificati a quelli cartacei e siano soggetti a rettifiche per atti diffamatori ecc.
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